Sovraindebitamento: cos’è, come funziona

Cosa significa “sovraindebitamento”?

Con la parola “sovraindebitamento” ci si riferisce, nel linguaggio comune, all’esistenza di debiti di gran lunga superiori alle proprie possibilità economiche.
Una persona è sovraindebitata, per esempio, perché ha fatto un ricorso eccessivo a banche e finanziarie, ha debiti con fornitori e con l’agenzia delle entrate, è subissata dai solleciti telefonici dei creditori e delle agenzie di riscossione.
Dal punto di vista giuridico, e con un linguaggio più tecnico, possiamo definirlo come la situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui può incorrere una persona fisica, una famiglia, consumatore o piccola impresa, impresa agricola, un professionista o una cosiddetta startup innovativa. Si può trattare di una situazione di crisi o anche solo di difficoltà (non necessariamente grave o irreversibile) ad adempiere regolarmente i pagamenti dei fornitori, delle banche, dell’erario (Agenzia delle Entrate, esattorie comunali, INPS e casse previdenziali).
E’ sostanzialmente uno stato in cui uno di questi soggetti, consumatore, famiglia, impresa o altro, può trovarsi per aver contratto una quantità di obbligazioni, ovvero di debiti, superiore alle proprie attuali capacità economiche e finanziarie.
Le motivazioni per le quali si può verificare un sovraindebitamento possono essere le più disparate: mutamento della realtà aziendale, rincaro delle materie prime e del costo dei fornitori, un lutto o una malattia improvvisa, perdita del posto di lavoro proprio o del capofamiglia, cause giudiziarie, separazioni o divorzi, cartelle esattoriali non previste nel corso della conduzione dell’azienda familiare, crisi economica generale o scelte personali, proprie o dei propri congiunti, non facilmente prevedibili.

Questo può verificarsi anche quando il soggetto “sovraindebitato” dispone di un buon patrimonio, ed e’ quindi “capiente”, ma questo patrimonio non sia agevolmente e prontamente liquidabile: si pensi al caso di un’azienda agricola che, pur in difficoltà a pagare le spese dei fornitori, delle banche o dell’agenzia delle entrate perchè manca di liquidità, dispone comunque del bestiame e di frutteti; in un caso come questo, il debitore non può offrire immediatamente ai propri creditori un’utilità concreta e misurabile, e nemmeno una garanzia sul pagamento dei propri debiti.

Com’è quindi possibile fronteggiare la propria situazione di sovraindebitamento?

Anzitutto ricorrendo, con l’aiuto di un advisor legale (ovvero, di un avvocato esperto nel settore, preferibilmente iscritto anche nel registro nazionale dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento tenuto dal ministero della giustizia), ad una delle procedure di composizione della crisi ora previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, d. lgs. 14/2019 , e prima disciplinate dalla c.d. legge “salva suicidi”, legge 3/2012.

Con l’assistenza di un professionista esperto chiunque potrà comprendere se rientra all’interno della categorie dei c.d. “debitori non fallibili”, che possono accedere a questo tipo di procedure e veder ridotto in misura anche considerevole la propria situazione debitoria, tenendo conto solo della propria effettiva disponibilità patrimoniale. In parole povere: il debitore pagherà i propri debiti soltanto nella misura in cui sarà consentito, tenuto conto di quanto gli serve, su base mensile, per mantenere sé stesso e la propria famiglia, che costituirà un minimo intangibile.

Quali soggetti possono beneficiare di queste procedure di riduzione dei debiti e di esdebitazione, vale a dire di liberazione dai debiti non soddisfatti? 

Si tratta di figure diverse tra loro, a titolo di esempio possiamo citare il debitore consumatore, individuo singolo o anche intera famiglia, l’imprenditore agricolo, sia esso coltivatore diretto del fondo o allevatore, l’imprenditore cessato, ovvero cancellato dal registro delle imprese, l’impresa artigiana, la startup innovativa, anche in forma di società di capitale, il professionista o anche, per esempio, il socio illimitatamente responsabile di una società, di persone o di capitale; più in generale, possono accedere alle procedure di soluzione del sovraindebitamento tutti quei debitori che non sono soggetti a procedure di liquidazione giudiziale (il vecchio “fallimento”) o comunque a procedure concorsuali, in termini più pratici, tutti quei debitori “non fallibili” e che quindi possono essere aggrediti da un’esecuzione individuale da parte dei creditori.

Quali sono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza? 

Si tratta di ben quattro diverse procedure, tutte destinate a soggetti diversi e con un’unica finalità, quella di consentire la riduzione complessiva dei debiti e l’esdebitazione finale.

Ristrutturazione dei debiti:

destinata al consumatore, ove il consumatore indica i tempi e i modi per soddisfare, in parte, i propri creditori, incluse le posizioni con le banche per mutui e finanziamenti, e che richiede che il debitore non abbia contratto i debiti con mala fede e colpa grave;  la valutazione sulla meritevolezza del sovraindebitato ora può anche mancare, a differenza di quanto accadeva nel precedente regime del sovraindebitamento (legge salva suicidi n. 3/2012) nel quale tale requisito era assolutamente necessario ed aveva portato a rendere difficilmente applicabile tale normativa di favore al consumatore. 

Concordato minore:

destinato all’imprenditore e modellato sull’analogo istituto del concordato preventivo per le imprese fallibili, mira a assicurare la continuità aziendale e a consentire la naturale prosecuzione delle attività dell’imprenditore o del professionista.

Liquidazione controllata:

accessibile sia ai consumatori sia agli imprenditori, consiste nella messa a disposizione dell’intero patrimonio del debitore per consentire il ripianamento di una parte dei debiti e, in ultimo, la liberazione dai debiti che non possono essere soddisfatti: possibilità, quest’ultima, in grado di assicurare un vero e proprio fresh start ,una ripartenza “pulita”, a quei soggetti che sarebbero diversamente e irrimediabilmente esclusi dal circuito economico.

Esdebitazione dell’incapiente: 

Esiste anche la possibilità che il debitore che non può offrire nulla ai creditori, nemmeno in una prospettiva futura, venga esdebitato. Il tutto (vista la dirompenza di questo istituto giuridico!) una sola volta nella vita e previa valutazione di meritevolezza da parte del giudice.

Quali sono i vantaggi di queste procedure? 

Il principale vantaggio e’ quello di risolvere con un solo iter tutte le diverse e complesse posizioni debitorie che il debitore puo’ avere nei confronti dell’erario, degli enti previdenziali, delle banche o finanziarie e dei fornitori, quindi di poter offrire a chi si trova in difficoltà un ventaglio di soluzioni per facilitare l’uscita dai propri debiti.

Che cosa sono l’OCC e il Gestore della Crisi? 

L’OCC, acronimo di Organismo di Composizione della Crisi, e’ l’organismo tecnico, terzo e imparziale rispetto al debitore, il cui compito e’ assistere e supportare il debitore che intende affrontare il proprio sovraindebitamento in tutte le fasi della procedura, dalla attestazione sulla fattibilita’ del piano, concordato minore o ristrutturazione dei debiti, alla liquidazione finale.
Suo compito e’ quello, tra l’altro, di nominare un Gestore della Crisi da sovraindebitamento tra i professionisti dotati di particolari capacita’ tecniche e competenze, che dovra’ attestare la completezza e l’attendibilita’ dei dati forniti dal debitore e confermare che la ristrutturazione del debito proposta e’ sostenibile e attuabile, a vantaggio tanto dei creditori quanto del sovraindebitato.

Quale consiglio si può dare a chi inizia a percepire una qualsiasi difficoltà a pagare i propri debiti? 

Quello di non attendere e rivolgersi ad un Avvocato esperto nel settore della crisi da sovraindebitamento, per un’analisi preliminare della propria debitoria e la valutazione delle possibilità di soluzione offerte dal nuovo Codice della Crisi.
Lo Studio dell’avvocato Giordano, Gestore della Crisi iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia dal 2017 offre, in fase preliminare, un servizio di valutazione per le persone e le famiglie alla pagina https://www.avvocatogiordano.it/debiti-familiari/ e per le imprese alla pagina https://www.avvocatogiordano.it/debiti-dimpresa/ cui potrete rivolgersi per qualsiasi necessità.

L’importante è quindi non attendere, per evitare che l’iniziale difficoltà si trasformi in crisi e, nell’ipotesi più grave, nell’insolvenza della persona e dell’azienda.