Qual è la differenza tra separazione e divorzio?
Con la separazione, i coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente e si affievoliscono i doveri matrimoniali; ma rimangono marito e moglie, con tutte le conseguenze che da questo derivano (la principale, oltre all’impossibilità di risposarsi con un’altra persona, riguarda la materia ereditaria).
Con il divorzio, invece, i coniugi non sono più tali, cioè non sono più marito e moglie: tra di loro cessano completamente anche tutti i doveri connessi al matrimonio (salvo l’eventuale obbligo di mantenimento).
Quali sono i presupposti o i motivi per separarsi?
È sufficiente la intollerabilità della convivenza. In particolare, per poter ottenere la separazio- ne, basta che uno solo dei due coniugi ritenga che la convivenza sia ormai intollerabile.
Non occorrono motivi oggettivi o specifici (che ci possono essere, ma non è indispensabile che ci siano). La crisi coniugale che legittima una richiesta di separazione, infatti, può dipendere dalla mera disaffezione anche di uno solo dei due coniugi nei confronti dell’altro, senza che siano necessari motivi oggettivi.
Quali tipi di separazione esistono?
Esistono tre tipi di separazione:
a) la separazione consensuale;
b) la separazione giudiziale;
c) la separazione con negoziazione assistita.
Le prime due si svolgono in Tribunale:
A) NELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE:
I coniugi si accordano non solo per la decisione di separarsi, ma anche per ogni aspetto della separazione (l’importo di un eventuale assegno di mantenimento per un coniuge, l’importo per l’assegno di mantenimento di eventuali figli, la collocazione dei figli e le modalità di visita, l’assegnazione della casa ed altri eventuali aspetti patrimoniali).
Tutte le condizioni dell’accordo vengono scritte in un ricorso, che viene poi depositato presso il Tribunale, il quale omologa la separazione.
Molto spesso, non è nemmeno necessario presentarsi in Tribunale per l’udienza, dato che or- mai molti Tribunali non ritengono più necessaria la comparizione dei coniugi per il tentativo di conciliazione e per la lettura delle condizioni della separazione.
La separazione consensuale è certamente preferibile rispetto a quella giudiziale, perché si basa sull’accordo fra i coniugi, anziché essere decisa dal Tribunale; oltre a essere più rapida e meno costosa. In questo tipo di separazione c’è la possibilità che entrambi i coniugi siano as- sistiti da un solo avvocato, che ha l’obbligo di tutelare entrambi e soprattutto gli eventuali figli.
B) NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE:
I coniugi non hanno trovato un accordo con il quale regolamentare la fine del loro matrimonio e pertanto uno dei coniugi deposita in Tribunale un ricorso per ottenere comunque la separa- zione.
Alla prima udienza il giudice decide i «provvedimenti temporanei ed urgenti», autorizzando i coniugi a vivere separati e decidendo provvisoriamente riguardo all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento dei figli e agli assegni di mantenimento.
Si tratta, per l’appunto, di provvedimenti temporanei che potranno comunque subire una mo- difica nel corso del procedimento: il quale proseguirà, come una vera e propria causa, che terminerà con una sentenza (la quale conterrà i provvedimenti definitivi; salva la possibilità di presentare appello). Essendo, appunto, una causa, ciascun coniuge sarà difeso dal suo avvocato.
C) NELLA SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA:
I coniugi, tramite i loro avvocati (quindi occorrono due avvocati), raggiungono un accordo che viene stilato per iscritto e depositato sia presso la Procura della Repubblica, sia presso il Comune.