Giudice di Pace: le NOVITÀ con la Riforma Cartabia

Il Giudice di Pace svolge un ruolo chiave nella giustizia civile di molti paesi, offrendo una soluzione rapida e conveniente per le piccole dispute tra cittadini, promuovendo così l’efficienza e l’accessibilità del sistema giudiziario.

Di che cosa si occupa il Giudice di Pace?

 Il Giudice di Pace (GDP) è una figura fondamentale all’interno del sistema giudiziario di molti paesi, tra cui l’Italia. Esso è una sorta di magistrato, ma con competenze e funzioni specifiche e limitate, finalizzate principalmente a risolvere controversie di minor entità in maniera rapida ed economica, senza la necessità di avviare procedure giudiziarie più complesse e onerose. Questa figura giuridica è chiamata a svolgere un ruolo di mediazione e conciliazione tra le parti coinvolte in una lite, cercando di trovare una soluzione equa e soddisfacente per entrambe le parti. Questa figura è competente in diverse materie, tra cui controversie di natura civile, diritto del lavoro, locazione, risarcimento danni, e questioni di vicinato, purché rientrino nei limiti di competenza stabiliti dalla legge.

Il GDP viene istituito in modo autonomo e distinto dai tribunali ordinari, ed è spesso presente in diverse circoscrizioni territoriali. Per ricoprire questa carica giuridica, di solito si richiede una laurea in giurisprudenza e un concorso pubblico che valuti le competenze tecniche e professionali dei candidati.

Una delle caratteristiche principali del GDP è la sua capacità di offrire una giustizia più vicina ai cittadini, garantendo un’istituzione più accessibile e meno gravosa per risolvere le controversie di lieve entità. Ciò favorisce una giustizia più rapida e meno costosa, riducendo l’affollamento dei tribunali ordinari con questioni di minore importanza e lasciando loro spazio per affrontare casi più complessi e delicati.

RIFORMA CARTABIA E GIUDICE DI PACE: LE NOVITÀ DEL 2023

Nell’analisi delle innovazioni introdotte dalla Riforma Cartabia, le modifiche apportate al procedimento dinanzi al Giudice di Pace riguardano tre ambiti: il processo telematico, le sue competenze e il nuovo assetto procedurale.

Processo Telematico

Una delle modifiche più significative riguardanti i procedimenti dinanzi al GDP è l’applicazione del processo telematico anche a questo ufficio, in linea con la semplificazione degli atti processuali e la digitalizzazione del procedimento. Questa modifica è entrata in vigore a partire dal 30 giugno 2023.

Competenze ampliate del Giudice di Pace

Oltre alla digitalizzazione, la Riforma Cartabia ha apportato modifiche all’articolo 7 del CPC, ampliando la competenza per valore. Precedentemente, il limite di competenza era fissato a € 5000,00, mentre ora è stato aumentato a € 10.000,00. Inoltre, il valore delle cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stato incrementato da € 20.000,00 a € 25.000,00.

Nuovo assetto procedurale

Il Decreto legislativo 149/22 ha apportato significative modifiche all’assetto procedurale per i giudizi davanti al GDP. Prima della Riforma Cartabia, il giudizio davanti al Giudice di Pace veniva introdotto tramite atto di citazione. Tuttavia, a partire dal 28 febbraio 2023, la domanda, come previsto dall’art. 316 del Codice di Procedura Civile (CPC), “si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.” Ciò significa che la domanda dovrà essere presentata tramite ricorso, contenente l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’oggetto della controversia. Entro 5 giorni, il GDP designato fissa la data di comparizione delle parti e assegna il termine per la costituzione del convenuto. Il decreto di fissazione, insieme al ricorso, deve essere notificato dall’attore. Tra la notifica e l’udienza dovranno intercorrere termini liberi, di almeno 40 giorni se la notifica è in Italia e 60 giorni se avviene all’estero.

L’attore si costituisce in giudizio depositando il ricorso e il decreto notificati, unitamente alla procura. Il convenuto, invece, dovrà costituirsi in giudizio entro il termine fissato dal giudice o, comunque, non oltre dieci giorni prima dell’udienza, depositando la comparsa di risposta. In questa comparsa, il convenuto dovrà presentare le proprie difese, prendere posizione in modo chiaro e specifico su quanto affermato dall’attore nella domanda, indicare i mezzi di prova e i documenti che intende utilizzare e formulare le proprie conclusioni. Sarà fondamentale rispettare questi tempi, altrimenti si rischia la decadenza.

Il convenuto potrà anche proporre domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio, oltre a chiedere la chiamata in causa di un terzo e richiedere lo spostamento dell’udienza.

Durante la prima udienza, il giudice cercherà di conciliare le parti. Se la conciliazione non avviene, si procederà secondo le disposizioni dell’art. 281 duodecies, commi 2, 3 e 4 c.p.c.

Alla prima udienza, l’attore, qualora necessario a seguito della difesa del convenuto, potrà chiamare in causa un terzo, previa autorizzazione del giudice, che fissa una nuova udienza e assegna un termine per la chiamata. Il terzo parteciperà all’udienza secondo quanto stabilito dall’art. 271-undecies. Sempre nella prima udienza, le parti potranno proporre tutte le eccezioni conseguenti alla difesa avversa. Se ritenuto necessario, il giudice potrà concedere un termine perentorio di non più di venti giorni per precisare e modificare la domanda, le eccezioni e le conclusioni, indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché un ulteriore termine di dieci giorni per replicare e presentare prova contraria.

L’art. 321 c.p.c. riformato prevede che “Il Giudice di Pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’articolo 281 sexies“, quindi il giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su richiesta di una delle parti, in un’udienza successiva. Al termine della discussione, il giudice pronuncerà la sentenza, leggendo il dispositivo con una breve esposizione dei motivi di fatto e di diritto che hanno fondato la decisione. In tal caso, la sentenza si intenderà pubblicata con la sottoscrizione del giudice sul verbale. Se il Giudice non provvede come sopra descritto, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.