Assegno di mantenimento in caso di separazione: come funziona

In questo articolo esploreremo nel dettaglio l’assegno di mantenimento in caso di separazione, i suoi scopi, le modalità di calcolo e gli aspetti legali che ne regolamentano l’assegnazione.

Cos’è e a chi spetta l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento è un concetto legale fondamentale nel contesto delle separazioni e dei divorzi. Si tratta di un obbligo finanziario imposto dalla legge o stabilito tramite accordo tra le parti coinvolte in una separazione coniugale o divorzio. L’obiettivo principale dell’assegno di mantenimento è garantire che il coniuge economicamente più debole, o in alcuni casi i figli, ricevano un sostegno finanziario adeguato al fine di riuscire a coprire le spese quotidiane, il tenore di vita e le necessità essenziali dopo la fine del matrimonio.

L’assegno di mantenimento non deve essere confuso con l’assegno divorzile, poiché essi hanno origini e scopi differenti. L’assegno divorzile è un contributo finanziario stabilito dal giudice in occasione del divorzio, che può essere sia consensuale che giudiziale, a differenza dell’assegno di mantenimento che può essere determinato anche in caso di separazione.

L’assegno di mantenimento, inoltre, può variare in base a numerosi fattori, tra cui il reddito e le risorse finanziarie delle parti coinvolte, la durata del matrimonio, l’età e le esigenze dei figli, e le leggi specifiche del paese o dello stato in cui viene stabilito. Spesso, la cifra è determinata da un tribunale, ma può anche essere concordata in modo consensuale tra le parti attraverso la mediazione o la negoziazione.

Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento dei figli, l’obbligo di versarlo da parte di un coniuge all’altro per il sostentamento di un figlio minorenne o maggiorenne è regolato dall’articolo 147 del codice civile. Questa norma stabilisce che il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, rispettando le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, è limitato nel tempo e permane solo fino a quando il figlio stesso raggiunga un grado di autosufficienza economica.

Assegno di mantenimento se la separazione è consensuale o giudiziale

Il calcolo dell’assegno di mantenimento varia a seconda del tipo di separazione e, quindi, se quest’ultima è giudiziale o consensuale.

Nel caso di separazione consensuale, i coniugi raggiungono un accordo che riguarda sia gli aspetti personali che quelli patrimoniali che seguiranno alla separazione. Questo accordo è redatto con l’assistenza di un avvocato e verrà poi confermato dal giudice durante un’udienza. Il contenuto dell’accordo include anche il possibile calcolo dell’assegno di mantenimento, sia per il coniuge che si trova in una situazione economica più debole, che per i figli. Questo calcolo viene effettuato con l’aiuto del consulente legale.

D’altra parte, la separazione è giudiziale quando i coniugi non riescono a raggiungere un accordo su questioni personali e patrimoniali dopo la separazione. In questo caso, spetta al giudice valutare se ci sono le condizioni per la separazione e determinare l’assegno di mantenimento, sia per l’altro coniuge che per i figli.

La fonte normativa che regola il diritto all’assegno di mantenimento in caso di separazione è l’articolo 156 del codice civile. Questo articolo contiene i primi due commi fondamentali:

  • Il giudice, quando decreta la separazione, stabilisce a favore del coniuge cui non è attribuibile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge un contributo economico necessario al proprio sostentamento, nel caso in cui quest’ultimo non abbia sufficienti entrate personali.
  • L’ammontare di questo contributo è determinato in base alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
  • Questi primi due commi forniscono le basi per il calcolo dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge.

Calcolo dell’assegno di mantenimento per l’ex coniuge

I parametri per il calcolo dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge sono chiaramente delineati nell‘articolo 156 del codice civile. Questo articolo stabilisce che l’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge deve essere determinato prendendo in considerazione due elementi principali:

  • Le effettive esigenze di mantenimento del coniuge economicamente più vulnerabile, cioè la persona che si trova in una situazione di bisogno e richiede il sostegno finanziario.
  • Le condizioni patrimoniali dell’obbligato, ovvero la persona che è tenuta a versare l’assegno, in base alla sua disponibilità finanziaria e ai redditi a sua disposizione.

È importante sottolineare che l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge viene concesso solo su richiesta dell’interessato. Il giudice, incaricato di valutare la richiesta, deve innanzitutto esaminare se i redditi del richiedente siano adeguati, come stabilito nel secondo comma dell’articolo 156 del codice civile. A tal fine, il giudice deve esaminare le fonti di reddito del richiedente, tra cui:

  • Il reddito derivante dall’attività lavorativa del richiedente.
  • Eventuali redditi provenienti da immobili di sua proprietà.
  • Se il richiedente è stato assegnatario della casa coniugale.
  • Altre fonti di ricchezza o introiti del richiedente.

Questi elementi saranno determinanti nella definizione dell’importo dell’assegno di mantenimento, il quale sarà proporzionato alle necessità del richiedente e alla capacità finanziaria dell’obbligato.

Calcolo dell’assegno di mantenimento per i figli

I figli, come stabilito nell’articolo 315-bis del codice civile, hanno il diritto al mantenimento, e tale responsabilità è condivisa da entrambi i genitori. Anche in caso di separazione, i figli conservano il diritto al mantenimento, che si traduce nella concessione dell’assegno di mantenimento. Questo diritto si applica sia ai figli minorenni che a quelli maggiorenni, ma il secondo perde tale diritto quando raggiunge un livello di autosufficienza economica o, comunque, a una determinata età se la sua mancanza di autosufficienza è attribuibile a sue scelte.

In caso di separazione consensuale, i coniugi possono accordarsi per adempiere ai loro doveri di assistenza morale e materiale verso i figli, evitando così la necessità di ricorrere a una decisione giudiziale in proposito. Tuttavia, in caso di separazione giudiziale, il giudice ha l’ampia discrezionalità nel determinare l’importo dell’assegno di mantenimento dei figli, che verrà assegnato a uno dei coniugi e dovrà essere versato all’altro. Di solito, il coniuge collocatario, cioè quello che vive con il figlio, riceve l’assegno per contribuire alle spese quotidiane del figlio. Le spese straordinarie, invece, sono solitamente divise tra i genitori in base a una decisione del giudice.

Recentemente, la Corte di Cassazione ha stabilito alcuni criteri importanti per il calcolo dell’assegno di mantenimento dei figli:

  • Le esigenze attuali effettive del figlio.
  • Il tenore di vita che il figlio aveva durante il matrimonio dei genitori.
  • Il tempo trascorso dal figlio con ciascun genitore.
  • Il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti dai genitori.
  • Le capacità finanziarie di entrambi i genitori.

Inoltre, i giudici devono seguire il principio di proporzionalità nel determinare l’importo dell’assegno, considerando i redditi di entrambi i genitori, le attuali esigenze del figlio e il suo tenore di vita precedente.

Nonostante questi orientamenti, non esiste un metodo di calcolo standard per l’assegno di mantenimento dei figli, poiché la sua determinazione è a discrezione dei tribunali. Pertanto, il Consiglio Nazionale Forense ha emesso linee guida per regolare le modalità di mantenimento dei figli nelle questioni di diritto familiare nel novembre 2017.

 

Inadempimento all’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento

Esistono strumenti legali di tutela e di garanzia nell’ipotesi in cui il genitore o l’ex coniuge si rifiutino di versare l’assegno di mantenimento: in caso di separazione, esiste l’articolo 156, comma 6 del codice civile.

Questo articolo non solo punisce l’inadempimento, ma mira anche a garantire il pagamento futuro delle somme dovute al figlio. Questo perché il comportamento scorretto di un genitore potrebbe sollevare dubbi sulla regolarità dei pagamenti futuri.

“In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”. Dal punto di vista procedurale è importante notare che questa decisione è immediatamente esecutiva. In questo contesto, affidarsi ad un avvocato esperto di diritto di famiglia può fare la differenza.